CAPO II
VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI
ARTICOLO 35
Riferimenti Normativi PASSIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale LIGURIA Numero 1 del 1999
Articolo 3
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale LIGURIA Numero 1 del
1999 Articolo 58
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 21 del 2001 Articolo 6
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(Limitazioni nei terreni vincolati) 1. Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ogni movimento di terreno nonchè qualsiasi attività che comporti mutamento di destinazione ovvero trasformazione nell’uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi è soggetta ad autorizzazione e subordinata alle modalità esecutive prescritte. 2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, in caso di movimenti di terreno di modesta rilevanza, l’interessato può produrre denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come modificato dall’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica). Tale denuncia deve essere inoltrata alla Comunità montana o alla Provincia competente per territorio almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo dei lavori e deve essere corredata da perizia sottoscritta da un professionista abilitato che attesti l’ammissibilità delle opere in relazione alla stabilità dei versanti e all’assetto idrogeologico del territorio nonchè il rispetto delle norme tecniche di sicurezza richieste in terreni vincolati. Prima dell’inizio dei lavori l’ente competente può richiedere ulteriori chiarimenti e integrazioni. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità di anni tre, con l’obbligo per l’interessato di comunicare la data di ultimazione lavori. L’esecuzione delle opere in assenza o in difformità dalla denuncia comporta la sanzione amministrativa di cui all’articolo 52 commi 4 e 5. 3. Ai fini della presente legge costituiscono movimenti di terreno di modesta rilevanza quelli che comportano un volume complessivo di movimenti di terra non superiore a cento metri cubi, un’altezza di scavo non superiore a metri due, un’impermeabilizzazione del suolo non superiore al 10 per cento della superficie del lotto e siano connessi a: a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo; b) opere di demolizione, reinterri, scavi; c) opere di eliminazione di barriere architettoniche; d) recinzioni, muri di cinta e cancellate; e) impianti tecnologici, ove non richiedano l’apertura di viabilità di accesso al cantiere; f) aree destinate ad attività sportive senza creazioni di volumetrie; g) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato; h) sistemazioni agrarie ivi incluse la manutenzione ed il ripristino dei muri di fascia; i) riporto di terreno agrario. 4. Per tutti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici le modalità di governo e utilizzazione di boschi e pascoli sono stabilite dal regolamento di cui all’articolo 48. 5. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 1992 n. 38 per la circolazione fuori strada dei mezzi motorizzati.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 241 del 1990 Articolo 19
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1992
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Indice
Liguria
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