LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 22-01-1999
REGIONE LIGURIA

NORME IN MATERIA DI FORESTE E DI ASSETTO IDROGEOLOGICO

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA
N. 3
del 10 febbraio 1999
SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60  

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 18 del 1999 Articolo 92

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale LIGURIA Numero 1 del 1999 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale LIGURIA Numero 1 del 1999 Articolo 57

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 21 del 2001

Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:

 

 

 

CAPO II
VINCOLO PER SCOPI IDROGEOLOGICI

ARTICOLO 35

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale LIGURIA Numero 1 del 1999 Articolo 3

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Regolamento Regionale LIGURIA Numero 1 del 1999 Articolo 58

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale LIGURIA Numero 21 del 2001 Articolo 6

(Limitazioni nei terreni vincolati)
1.      Nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, ogni 
movimento di terreno nonchè qualsiasi attività che comporti mutamento 
di destinazione ovvero trasformazione nell’uso dei boschi e dei 
terreni nudi e saldi è soggetta ad autorizzazione e subordinata alle 
modalità esecutive prescritte.
2.      In deroga a quanto prescritto al comma 1, in caso di movimenti di 
terreno di modesta rilevanza, l’interessato può produrre denuncia di 
inizio attività ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della 
legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), 
come modificato dall’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 
(interventi correttivi di finanza pubblica). Tale denuncia deve essere 
inoltrata alla Comunità montana o alla Provincia competente per 
territorio almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo dei lavori 
e deve essere corredata da perizia sottoscritta da un professionista 
abilitato che attesti l’ammissibilità delle opere in relazione alla 
stabilità dei versanti e all’assetto idrogeologico del territorio 
nonchè il rispetto delle norme tecniche di sicurezza richieste in 
terreni vincolati. Prima dell’inizio dei lavori l’ente competente può 
richiedere ulteriori chiarimenti e integrazioni. La denuncia di inizio 
attività è sottoposta al termine massimo di validità di anni tre, con 
l’obbligo per l’interessato di comunicare la data di ultimazione 
lavori. L’esecuzione delle opere in assenza o in difformità dalla 
denuncia comporta la sanzione amministrativa di cui all’articolo 52 
commi 4 e 5.
3.      Ai fini della presente legge costituiscono movimenti di terreno 
di modesta rilevanza quelli che comportano un volume complessivo di 
movimenti di terra non superiore a cento metri cubi, un’altezza di 
scavo non superiore a metri due, un’impermeabilizzazione del suolo non 
superiore al 10 per cento della superficie del lotto e siano connessi 
a:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo;
b) opere di demolizione, reinterri, scavi;
c) opere di eliminazione di barriere architettoniche;
d) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
e) impianti tecnologici, ove non richiedano l’apertura di viabilità di 
accesso al cantiere;
f) aree destinate ad attività sportive senza creazioni di volumetrie;
g) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il 
fabbricato;
h) sistemazioni agrarie ivi incluse la manutenzione ed il ripristino 
dei muri di fascia;
i) riporto di terreno agrario.
4.      Per tutti i terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici 
le modalità di governo e utilizzazione di boschi e pascoli sono 
stabilite dal regolamento di cui all’articolo 48.
5.      Restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 18 
dicembre 1992 n. 38 per la circolazione fuori strada dei mezzi 
motorizzati.

  

 

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 241 del 1990 Articolo 19

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LIGURIA Numero 38 del 1992

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